L'arbitro assicurativo: una procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia assicurativa

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Il Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215, ha introdotto l’Arbitro Assicurativo,  uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso IVASS,  a composizione collegiale, alternativo alla mediazione ed alla negoziazione assistita.

Sono devolute alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo tutte le controversie derivanti dal contratto di assicurazione e, in particolare, accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi. Di contro, sono escluse le fattispecie relative ai sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e quelle  di  competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A.). Il procedimento arbitrale sarà attivabile direttamente dal cliente in via telematica, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore, e, soprattutto, con costi minimi. La procedura si inserisce nel sistema dei reclami. Infatti, la presentazione del ricorso da parte del cliente all’arbitro, a pena di inammissibilità, dovrà essere preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario. In ipotesi di omesso o insoddisfacente riscontro al preliminare reclamo, la decisione arbitrale dovrà avvenire entro 90 giorni, prorogabili di altri 90, nei casi maggiore complessità. Le decisioni assunte dall’Arbitro Assicurativo, sebbene non munite di efficacia vincolante, espongono il soggetto vigilato che non vi ottemperi a conseguenze di natura reputazionale derivanti dalla pubblicazione dell’inadempimento sul sito internet, per un periodo di cinque anni. Tuttavia, seppur il legislatore abbia definito la cornice normativa, l'Arbitro Assicurativo non è ancora operativo, in quanto si attendono le disposizioni tecniche – attuative, che sarranno dichiarate dall'IVASS con un apposito provvedimento e pubblicato sul sito istituzionale. Per un maggiore approfondimento:- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215;- Codice del Consumo, artt.141 e ss.; artt.187 e ss. del Codice delle Assicurazioni.

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