Gli eredi di un pubblico dipendente defunto possono rispondere di danno erariale?

verlingue - danno erariale

La responsabilità amministrativa si inscrive nelle cinque responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, ossia:

i) responsabilità civile, che si configura nell’ipotesi in cui il dipendente provochi un danno a terzi; ii) la responsabilità penale, qualora il dipendente ponga in essere una condotta illecita secondo la legge penale; iii) la responsabilità disciplinare, che si configura qualora il dipendente violi i doveri del proprio servizio (oggi codificati nella contrattazione collettiva di comparto e nel c.d. codice di comportamento); iv) la responsabilità dirigenziale, laddove non consegua risultati o non raggiunga gli obiettivi prefissati o incorra in grave inosservanza delle direttive impartitegli (art. 21, d.lgs. 165/2001); v) la responsabilità amministrativa, in cui incorre il dipendente pubblico in conseguenza di un comportamento doloso o gravemente colposo (colpa grave), posto in essere nell’esercizio delle proprie funzioni, e che abbia arrecato un danno latu sensu patrimoniale all’Amministrazione. Per quanto riguarda la natura giuridica, la dottrina configura la responsabilità amministrativa una forma autonoma di responsabilità, ossia un tertium genus, alternativo sia alla responsabilità civile sia a quella penale, caratterizzata però dalla combinazione di elementi di entrambe le responsabilità: la patrimonialità e la personalità. Ebbene, corollario della natura personale della responsabilità amministrativa è la regola dell’intrasmissibilità dell’obbligazione risarcitoria agli eredi. Si tratta di una regola che tuttavia conosce una deroga: il debito del responsabile può trasmettersi agli eredi nel caso di i) illecito arricchimento del dante causa e ii) indebito arricchimento degli eredi stessi. Sul punto si segnala che la Corte dei conti Lombardia, a seguito del decesso del convenuto nelle more del giudizio erariale, ha ritenuto che “il relativo debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi". Nel caso di specie non risulta sussistere, né è stato dedotto, alcun presupposto per la trasmissibilità agli eredi del debito contestato dal Procuratore regionale al suindicato convenuto, né, conseguentemente, per la prosecuzione dell'azione nei confronti degli stessi, sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato nei confronti del suddetto convenuto”. Per un maggiore approfondimento:- Cass. Civ. n. 8522/2024;- Corte dei Conti Lombardia, n. 102/2017.

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