Affidamenti diretti, dopo l’indagine di mercato: il mancato invito va motivato

La disciplina degli affidamenti diretti continua a rappresentare un ambito di particolare rilievo per le amministrazioni, soprattutto quando precedute da indagini di mercato o manifestazioni di interesse.
Una recente pronuncia del TAR Calabria, sentenza n. 74/2026, chiarisce i limiti della discrezionalità nelle forme semplificate di scelta del contraente. Il casoIl 9 settembre 2025, un Comune calabrese pubblicava un avviso di indagine di mercato, propedeutico all'indizione di una procedura negoziata (art. 50, lett. b, del D.lgs. n. 36 del 2023), per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a favore della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.Quattro operatori avevano risposto all’avviso, ma uno di essi - senza alcuna motivazione - non veniva successivamente invitato a presentare l’offerta.Di conseguenza, la ditta non invitata presentava ricorso avverso l’aggiudicazione, che veniva accolto per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneL’Art. 50 in combinato disposto con l'allegato I.1 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevedono che nell’affidamento diretto (ossia l’affidamento del contratto senza una procedura di gara), la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici.Si tratta di discrezionalità amministrativa che come noto deve rispettare i principi generali sanciti dalla L. n. 241 del 1990, tra i quali la pubblicità, la trasparenza, nonché il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito tra l’altro anche dalla Costituzione.Ne discende che un affidamento privo dei motivi che giustificano il mancato invito a presentare offerta dopo la manifestazione di interesse deve ritenersi illegittimo, per violazione dell’obbligo di motivazione, consacrato dalla L. n. 241/1990. Per un maggior approfondimento:TAR Calabria, sentenza n. 74/2026.Art.50 del D.lgs. n. 36 del 2023 ed allegato I.1 al D.lgs. n. 36 del 2023,Art. 1 e ss., l. 241/1990.




































