La comunicazione di aggiudicazione può manifestare in forma implicita la decisione di oscurare l’offerta tecnica?

Il caso
In data 18.04.2025, l’Azienda Sanitaria partenopea trasmetteva a tutti i partecipanti alla gara la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, nonchè il collegamento ipertestuale per scaricare i verbali, gli atti presupposti e l’offerta tecnica (oscurata) del primo classificato.Tuttavia, la comunicazione non conteneva alcuna statuizione in merito all’ oscuramento dell'offerta tecnica dell’ aggiudicatario.L’operatore economico, collocatosi in seconda posizione, avanzava quindi domanda di accesso agli atti, in quanto, ai sensi dell’art. 36, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha l’obbligo di pubblicare anche le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.L’Amministrazione riscontrava la richiesta con l’esibizione dell'offerta tecnica integralmente oscurata e, di conseguenza, l’operatore economico presentava ricorso che veniva dichiarato tardivo, per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneSecondo i giudici, l'articolo 36, comma 3, prevede che nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante deve dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. Si tratta di statuizioni che devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dall’aggiudicazione (comma 4).Tuttavia, qualora la Stazione appaltante ometta di pubblicare le decisioni di oscuramento, la comunicazione di aggiudicazione deve ritenersi una manifestazione implicita della propria decisione di secretare l'offerta tecnica, in quanto essa rappresenta il momento in cui i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti l’amministrazione ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all'accesso o alla divulgazione.Ne consegue la tardività del ricorso perché notificato (e depositato) oltre i termini di 10 giorni decorrenti dal data di aggiudicazione. Per un maggiore approfondimento:T.A.R. Campania Napoli, con sentenza n. 3951/2025; art. 35 e 36, d.lgs. 36/2023.



















