Pietrisco visibile sul manto stradale: esclusa la responsabilità dell’amministrazione

Pietrisco visibile sulla carreggiata: la Cassazione esclude la responsabilità della Provincia
La Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati da difetti del manto stradale, affrontando nello specifico un caso di caduta di un motociclista dovuta alla presenza di pietrisco sulla carreggiata. La decisione ribadisce e chiarisce importanti principi in materia di insidia stradale e concorso di colpa del danneggiato. Il casoil 13 maggio 2007, alle ore 16:20 circa, un motociclista - mentre percorreva in moto la ex Strada Statale di proprietà della Provincia -, all'uscita di una curva, perdeva il controllo del mezzo, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradaleA seguito della caduta, il motociclista riportava gravi lesioni personali e, di conseguenza, conveniva la Provincia per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patito.All'esito dell’istruttoria, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda e condannava l’Ente provinciale al pagamento di 25.422,00 euro, a titolo di risarcimento danni.La Provincia impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Napoli riformava integralmente la decisione di primo grado, escludendo la responsabilità della Provincia.La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26061/2025, confermava la decisione di Appello per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneSecondo i giudici si deve escludere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dal motociclista - il tratto interessato dal sinistro risultava rettilineo, pienamente visibile e dotato di segnaletica adeguata, idonea ad avvertire gli utenti circa le possibili condizioni di scarsa aderenza del manto stradale.In ogni caso, le eventuali irregolarità del fondo – quali la presenza di pietrisco – sarebbero stati comunque prevedibili ed evitabili con l’ordinaria diligenza, considerata la piena visibilità del tratto.Inoltre, a parere della Corte, non sono ravvisabili gli elementi della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che nel caso di specie risulta interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e il danno lamentato dal conducente. Ciò discende dal tratto stradale rettilineo, ampio e pienamente visibile: infatti, l’incidente si è verificato alle 16:20, in condizioni di piena luce. Per un maggiore approfondimento:- Cassazione, sentenza n. 26061/2025;- Art. 2043 c.c.;- Art. 2051 c.c.






























