Quando il ritardo diventa responsabilità: focus sul “silenzio inadempimento”

Quando il ritardo diventa responsabilità: focus sul “silenzio inadempimento”.

L’inerzia della pubblica amministrazione configura una violazione del dovere di provvedere, qualificabile come “silenzio inadempimento”.

Come noto, si tratta di un non esercizio del potere amministrativo, nonché un comportamento contrario sia all’interesse pubblico (in quanto impedisce l’azione diretta alla sua realizzazione) e sia all’interesse privato, posto che nega la soddisfazione della pretesa del cittadino all’adozione di un provvedimento amministrativo, entro un termine prestabilito.Nel corso del tempo, al problema dell’inerzia amministrativa, sono state date soluzioni diverse. Tra queste, figura l’art.2-bis, della L. n. 241/1990, che prevede un rimedio risarcitorio nei casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento.Tuttavia, si evidenzia che il mero ritardo non determina sempre in maniera meccanica un danno risarcibile. Più esattamente, il citato art. 2 bis postula l’accertamento della “colposità dell' inerzia”, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato.Pertanto, nei casi di ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, essendo chiamato il giudice a verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (l' illegittimità del mancato esercizio della funzione amministrativa, il danno ingiusto meritevole di ristoro ed il nesso causale tra condotta omissiva e pregiudizio), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).Di recente, il TAR Lazio, con sentenza n. 16757/2025 - rigettando la domanda di risarcimento dei danni prospetta dalla ricorrente in conseguenza della mancata definizione dell'istanza di prolungamento della concessione – ha statuito che “La risarcibilità del danno da ritardo, ai sensi dell' art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, postula il necessario accertamento della colposità dell' inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non bastando la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo”. Per un maggiore approfondimento:TAR Lazio, sentenza n. 16757/2025; art. 2 bis, l.241/1990

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