Verlingue celebra la Festa di Primavera 2026
Verlingue celebra la Festa di Primavera 2026

Una serata conviviale all’Arzaga Golf Club per ritrovarsi fuori dal contesto quotidiano di lavoro
Venerdì 15 maggio 2026 si è tenuta la Festa di Primavera di Verlingue Spa, un appuntamento dedicato alle persone dell’azienda e pensato per condividere una serata in un contesto informale e conviviale.
L’evento si è svolto nella cornice dell’Arzaga Golf Club, dove colleghe e colleghi delle diverse sedi Verlingue hanno avuto l’occasione di ritrovarsi fuori dal contesto quotidiano di lavoro, cenare insieme e trascorrere una serata accompagnata dalla musica. Un momento di incontro e condivisione, utile a rafforzare le relazioni interne e il senso di appartenenza alla realtà aziendale.
Per Verlingue, la crescita passa anche dalla qualità delle relazioni tra le persone: occasioni come questa contribuiscono a consolidare lo spirito di squadra e a valorizzare la dimensione umana dell’organizzazione.
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Verlingue al fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Verlingue al fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Verlingue supporta Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, vincitrice della CEV Volleyball Cup 2026
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha conquistato la prima CEV Volleyball Cup della propria storia, imponendosi nella finale di ritorno contro l’SVG Lüneburg davanti a un PalabancaSport sold out. Il successo per 3-0 della formazione piacentina rappresenta uno dei risultati più significativi raggiunti dal club negli ultimi anni e conferma la crescita di una realtà ormai protagonista della SuperLega Credem Banca, la massima serie del campionato italiano di volley maschile.
In questo percorso si inserisce anche il sostegno di Verlingue, che conferma il proprio ruolo di supporter della squadra piacentina. Una partnership costruita attorno a valori condivisi come visione, crescita, spirito di squadra e capacità di affrontare le sfide con determinazione.
Il successo della squadra biancorossa rappresenta il risultato di un percorso costruito negli anni attraverso progettualità, ambizione e capacità di fare squadra. Elementi che trovano un forte punto di contatto anche nella cultura aziendale di Verlingue, realtà che opera ogni giorno affiancando imprese e organizzazioni nella gestione dei rischi e nella costruzione di strategie orientate al lungo periodo.
Perché, proprio come nelle organizzazioni più solide, anche nello sport i successi più importanti nascono dalla fiducia reciproca, dalla preparazione e dalla visione condivisa.
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Verlingue alla WBN Global Conference 2026 di Philadelphia
Verlingue alla WBN Global Conference 2026 di Philadelphia

A Philadelphia confronto tra broker internazionali su gestione del rischio e clienti multi-country
Si è svolta a Philadelphia, dal 29 aprile al 2 maggio 2026, la WBN Global Conference, uno degli appuntamenti più rilevanti per il network internazionale dei broker assicurativi. Un evento che ha riunito professionisti e partner provenienti da diversi mercati, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento globale e affrontare le sfide operative legate alla gestione del rischio su scala internazionale.
La presenza di Verlingue Italia si inserisce in un percorso di consolidamento del posizionamento del Gruppo all’interno del network Worldwide Broker Network, con un’attenzione crescente ai programmi multinazionali e alla gestione integrata dei clienti attivi su più mercati. A rappresentare l’Italia sono stati David Lee Rodriguez e Massimiliano Aloi.
Nel corso della conferenza, il confronto si è concentrato su temi operativi sempre più centrali per il settore:
- gestione di programmi assicurativi multinazionali;
- coordinamento tra Paesi e normative locali;
- ruolo del broker come punto di sintesi tra esigenze globali e competenze territoriali.
"Siamo entusiasti di partecipare alla conference WBN di Philadelphia, - ha dichiarato Rodriguez - un appuntamento di grande rilevanza internazionale che rappresenta un'importante occasione di confronto, aggiornamento e sviluppo di nuove relazioni professionali. Essere presenti a un evento di questo calibro conferma l'impegno di Verlingue Spa nel consolidare la propria presenza nei mercati globali e nel continuare a offrire ai propri clienti soluzioni assicurative sempre più innovative ed efficaci".
In questo contesto, la partecipazione di Verlingue ha rappresentato un momento strategico per rafforzare le relazioni con i partner internazionali e sviluppare nuove opportunità di collaborazione.
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Affidamenti diretti, dopo l’indagine di mercato: il mancato invito va motivato
Affidamenti diretti, dopo l’indagine di mercato: il mancato invito va motivato

La disciplina degli affidamenti diretti continua a rappresentare un ambito di particolare rilievo per le amministrazioni, soprattutto quando precedute da indagini di mercato o manifestazioni di interesse.
Una recente pronuncia del TAR Calabria, sentenza n. 74/2026, chiarisce i limiti della discrezionalità nelle forme semplificate di scelta del contraente.
Il caso
Il 9 settembre 2025, un Comune calabrese pubblicava un avviso di indagine di mercato, propedeutico all'indizione di una procedura negoziata (art. 50, lett. b, del D.lgs. n. 36 del 2023), per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a favore della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Quattro operatori avevano risposto all’avviso, ma uno di essi - senza alcuna motivazione - non veniva successivamente invitato a presentare l’offerta.
Di conseguenza, la ditta non invitata presentava ricorso avverso l’aggiudicazione, che veniva accolto per le seguenti ragioni.
Motivi della decisione
L’Art. 50 in combinato disposto con l'allegato I.1 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevedono che nell’affidamento diretto (ossia l’affidamento del contratto senza una procedura di gara), la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici.
Si tratta di discrezionalità amministrativa che come noto deve rispettare i principi generali sanciti dalla L. n. 241 del 1990, tra i quali la pubblicità, la trasparenza, nonché il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito tra l’altro anche dalla Costituzione.
Ne discende che un affidamento privo dei motivi che giustificano il mancato invito a presentare offerta dopo la manifestazione di interesse deve ritenersi illegittimo, per violazione dell’obbligo di motivazione, consacrato dalla L. n. 241/1990.
Per un maggior approfondimento:
TAR Calabria, sentenza n. 74/2026.
Art.50 del D.lgs. n. 36 del 2023 ed allegato I.1 al D.lgs. n. 36 del 2023,
Art. 1 e ss., l. 241/1990.
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Il “diritto di accesso difensivo automatico”: procedura d’infrazione contro l’Italia
Il “diritto di accesso difensivo automatico”: procedura d’infrazione contro l’Italia

Il nuovo Codice dei contratti ha avuto un impatto significativo sull’istituto dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche, ponendo in equilibrio due esigenze opposte:
- piena conoscibilità degli atti da parte degli operatori economici;
- protezione di informazioni tecniche e commerciali sensibili.
L’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che le Stazioni Appaltanti devono garantire l’accesso digitale all’intera documentazione di gara, comprese le offerte tecniche degli operatori (commi 2 e 3). Tuttavia, i progetti tecnici possono essere esclusi dall’accesso se costituiscono segreto tecnico o commerciale, secondo comprovata motivazione da parte dell’offerente (comma 4).
Il successivo comma 5, per contro, consente sempre l'accesso a tali informazioni riservate, qualora questo risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio dell’istante, in relazione alla procedura di gara (c.d. “diritto di accesso difensivo automatico”).
La posizione della Commissione Europea
La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia, in quanto attribuire automaticamente prevalenza all’accesso difensivo contrasta con l’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, la quale esclude le discipline che consentono de plano l’accesso ai segreti tecnici o commerciali, per garantire la tutela giurisdizionale (ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/2024, Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Dunque, la normativa domestica non può stabilire una prevalenza automatica delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, ma deve garantire una ponderazione proporzionata degli interessi coinvolti, pena la violazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva delle informazioni riservate.
La giurisprudenza italiana si adegua
Di recente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10036/2025, ha affermato che l’accesso difensivo alle informazioni riservate non prevale sempre sulle esigenze di riservatezza, ovvero anche in presenza di un’istanza difensiva, le amministrazioni sono chiamate a bilanciare la tutela giurisdizionale con l’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Per un maggiore approfondimento:
- Cons. Stato, Sentenza n. 10036/2025;
- Artt.35, d.lgs. 36/2023.
- l’art. 21 della direttiva 2014/24/UE;
- Ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/2024, Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
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Obbligo assicurativo per la responsabilità erariale: slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore
Obbligo assicurativo per la responsabilità erariale: slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’Amministrazione per colpa grave, introdotto dalla Legge n. 1/2026, non entrerà più in vigore nel corso del 2026.
Un emendamento al Decreto Milleproroghe ha infatti posticipato la data di applicazione al 1° gennaio 2027, offrendo un anno aggiuntivo di tempo agli Enti Pubblici per allinearsi alla nuova disciplina e chiarire i numerosi punti rimasti in sospeso. Il tema centrale resta il costo totalmente a carico del dipendente, stante il divieto della L. 244/2007, che impedisce agli enti pubblici di assicurare i propri amministratori, per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato.
Cosa succederà nel 2026?
Con il differimento il Governo intende lavorare a un chiarimento complessivo della disciplina, per rendere più sostenibile l’obbligo assicurativo senza trascurare l’obiettivo della riforma: preservare la tutela dell’erario, garantendo una gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche. Il 2026 sarà dunque un anno di transizione: le amministrazioni potranno utilizzarlo per valutare l’impatto della riforma, ridefinire procedure interne, aggiornare le deleghe gestionali e sperare che, dal 2027, l’obbligo possa entrare in vigore con modalità più chiare, coerenti e rispettose della complessità dell’azione amministrativa. La nuova scadenza offre infine l’opportunità di costruire una normativa più equilibrata, capace di coniugare sicurezza giuridica, sostenibilità economica e continuità operativa della Pubblica Amministrazione.
Per un maggiore approfondimento:
Decreto Legge, 31 dicembre 2025, n. 200, conv. in L. n. 26/2026; L. n. 244/2007.
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CID digitale con SPID: cosa cambia per automobilisti e assicurazioni
CID digitale con SPID: cosa cambia per automobilisti e assicurazioni

Dall’8 aprile 2026 tutte le compagnie devono offrire la constatazione amichevole digitale
Dal 8 aprile 2026 la constatazione amichevole digitale diventa uno standard per il mercato assicurativo italiano. Tutte le compagnie sono obbligate a mettere a disposizione dei clienti il CID elettronico, completando un percorso avviato il 1° luglio 2025 con le linee guida IVASS.
Il modulo digitale affianca quello cartaceo, mantenendo la stessa validità legale, a condizione che venga sottoscritto tramite firma elettronica avanzata, generalmente attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica.
Quando si può utilizzare il CID digitale
Le condizioni restano identiche al modello tradizionale. Il CID digitale può essere utilizzato solo quando:
- sono coinvolti al massimo due veicoli;
- i conducenti concordano sulla dinamica del sinistro.
Si tratta quindi di uno strumento pensato per gestire in modo rapido le situazioni più comuni.
Come funziona la compilazione
Ogni compagnia integra il servizio nelle proprie app o aree riservate. Il processo è guidato e strutturato:
- accesso all’app o area clienti;
- indicazione di luogo, data e ora;
- ricostruzione della dinamica, spesso con schemi preimpostati;
- caricamento di fotografie scattate sul momento;
- firma tramite SPID o sistemi equivalenti.
Il documento viene trasmesso in tempo reale ai sistemi delle compagnie. È possibile inviare la propria dichiarazione anche se l’altro conducente non utilizza l’app.
I benefici e i limiti del nuovo sistema
La digitalizzazione introduce vantaggi operativi rilevanti:
- riduzione degli errori di compilazione;
- eliminazione del supporto cartaceo;
- maggiore sicurezza grazie all’identificazione digitale.
L’obbligo riguarda le compagnie, non gli assicurati. Il modulo cartaceo resta valido e utilizzabile, garantendo continuità anche a chi ha minore familiarità con gli strumenti digitali.
Luigi Mercurio, presidente di AIPED (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni), ha ribadito l’importanza di un approccio inclusivo. Una digitalizzazione totale e forzata avrebbe infatti rischiato di limitare l’accesso per una parte degli utenti.
Un passaggio operativo, non solo tecnologico
Il CID digitale rappresenta un’evoluzione concreta nella gestione dei sinistri. Riduce i tempi, migliora la qualità dei dati e rafforza i controlli antifrode.
Per assicurati e intermediari, il valore non è solo nella tecnologia, ma nella capacità di utilizzarla in modo consapevole. Verificare in anticipo l’accesso alle piattaforme e la correttezza dei dati di polizza diventa parte integrante della prevenzione.




































