Appalti pubblici: l’ente non qualificato deve delegare anche l’indagine di mercato

Ente pubblico non qualificato

Ente pubblico non qualificato: anche l’indagine di mercato va delegata alla centrale di committenza

Le stazioni appaltanti possono acquistare beni e servizi, esclusivamente nei limiti del proprio livello di qualificazione. Esso si raggiunge attraverso il riconoscimento da parte dell’ANAC dei requisiti previsti dall’Allegato II.4 (ad esempio, la presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura dedicata agli affidamenti; la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale, eccetera). Di conseguenza, in mancanza della qualifica, per le procedure sopra soglia l’Ente dovrà rivolgersi alle centrali di committenza ovvero ad altri Enti qualificati, inseriti nell’elenco ANAC. La ratio del nuovo sistema di qualificazione (delineato dagli artt. 62 e 63 del Codice) è quella di garantire maggiore efficienza, professionalizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici. Di recente, il MIT è intervenuto per un chiarire un dubbio interpretativo: in caso di una procedura affidata da un ente non qualificato alla Centrale di Committenza, l’indagine di mercato può essere pubblicata (e svolta) dall’Ente privo di qualifica?La questione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza amministrativa che qualifica le manifestazioni di interesse una fase di pre-gara avendo finalità esclusivamente esplorative. Ebbene, con il parere n. 4184 del 21 aprile 2026, il MIT fornisce una risposta chiara e netta: in assenza di qualificazione, l’intera procedura (dalla indagine all’affidamento) deve essere gestita esclusivamente dal soggetto qualificato.Ne consegue che non è ammessa alcuna frammentazione della procedura, in quanto tutte le fasi, incluse quelle preliminari, richiedono l’intervento di soggetti qualificati. Per un maggiore approfondimento:- parere n. 4184 del 21 aprile 2026 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).- artt. 62, 63, allegato II.4, d.lgs. n. 36/2023.

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