Illegittimo escludere chi fa causa alla stazione appaltante

Illegittimo escludere

Il TAR Puglia Lecce ribadisce il principio di tassatività delle cause di esclusione e tutela il diritto di agire in giudizio.

Il casoNel 2024, un Comune della Provincia di Lecce indiceva una procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi cimiteriali, per il triennio 2025-2027.Dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse da parte di sette ditte, invitava le stesse alla procedura, mediante Richiesta di offerta (RdO), sulla piattaforma “MePA”, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo.Tuttavia, l’aggiudicazione veniva annullata in autotutela dal Comune, per vizi di legittimità.L’operatore aggiudicatario impugnava il provvedimento e, nelle more del giudizio, il Comune avviava una nuova procedura di gara, introducendo nel disciplinare una clausola di esclusione, per gli operatori economici in contenzioso con l’Ente.Il TAR Puglia Lecce, con la sentenza n. 1256/2025, accoglie il ricorso per i seguenti motivi. La decisioneLa clausola di esclusione prevista nella documentazione di gara (secondo cui non possono partecipare i soggetti che hanno un contenzioso amministrativo, tributario o civile, con il Comune) stride con i principi generali di concorrenza e di favor partecipationis e si pone altresì in frontale contrasto con il diritto dell'operatore economico di agire in giudizio, sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.Un principio ulteriormente rafforzato dalla Direttiva Ricorsi 2007/66/CE, dalle Direttive Appalti del 2014 e dalle relative disposizioni di recepimento, di cui al D.lgs. n. 36 del 2023.Dunque, in materia di appalti pubblici, si conferma il principio di tassatività delle cause di esclusione e, in particolare, l’illegittimità delle clausole che precludono la partecipazione agli operatori economici, in ragione di contenziosi pendenti con la stazione appaltante. Per un maggiore approfondimento:- TAR Puglia Lecce, sentenza n. 1256/2025

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