Verlingue alla WBN Global Conference 2026 di Philadelphia
Verlingue alla WBN Global Conference 2026 di Philadelphia

A Philadelphia confronto tra broker internazionali su gestione del rischio e clienti multi-country
Si è svolta a Philadelphia, dal 29 aprile al 2 maggio 2026, la WBN Global Conference, uno degli appuntamenti più rilevanti per il network internazionale dei broker assicurativi. Un evento che ha riunito professionisti e partner provenienti da diversi mercati, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento globale e affrontare le sfide operative legate alla gestione del rischio su scala internazionale.
La presenza di Verlingue Italia si inserisce in un percorso di consolidamento del posizionamento del Gruppo all’interno del network Worldwide Broker Network, con un’attenzione crescente ai programmi multinazionali e alla gestione integrata dei clienti attivi su più mercati. A rappresentare l’Italia sono stati David Lee Rodriguez e Massimiliano Aloi.
Nel corso della conferenza, il confronto si è concentrato su temi operativi sempre più centrali per il settore:
- gestione di programmi assicurativi multinazionali;
- coordinamento tra Paesi e normative locali;
- ruolo del broker come punto di sintesi tra esigenze globali e competenze territoriali.
"Siamo entusiasti di partecipare alla conference WBN di Philadelphia, - ha dichiarato Rodriguez - un appuntamento di grande rilevanza internazionale che rappresenta un'importante occasione di confronto, aggiornamento e sviluppo di nuove relazioni professionali. Essere presenti a un evento di questo calibro conferma l'impegno di Verlingue Spa nel consolidare la propria presenza nei mercati globali e nel continuare a offrire ai propri clienti soluzioni assicurative sempre più innovative ed efficaci".
In questo contesto, la partecipazione di Verlingue ha rappresentato un momento strategico per rafforzare le relazioni con i partner internazionali e sviluppare nuove opportunità di collaborazione.
News
Affidamenti diretti, dopo l’indagine di mercato: il mancato invito va motivato
Affidamenti diretti, dopo l’indagine di mercato: il mancato invito va motivato

La disciplina degli affidamenti diretti continua a rappresentare un ambito di particolare rilievo per le amministrazioni, soprattutto quando precedute da indagini di mercato o manifestazioni di interesse.
Una recente pronuncia del TAR Calabria, sentenza n. 74/2026, chiarisce i limiti della discrezionalità nelle forme semplificate di scelta del contraente.
Il caso
Il 9 settembre 2025, un Comune calabrese pubblicava un avviso di indagine di mercato, propedeutico all'indizione di una procedura negoziata (art. 50, lett. b, del D.lgs. n. 36 del 2023), per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a favore della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Quattro operatori avevano risposto all’avviso, ma uno di essi - senza alcuna motivazione - non veniva successivamente invitato a presentare l’offerta.
Di conseguenza, la ditta non invitata presentava ricorso avverso l’aggiudicazione, che veniva accolto per le seguenti ragioni.
Motivi della decisione
L’Art. 50 in combinato disposto con l'allegato I.1 del D.lgs. n. 36 del 2023 prevedono che nell’affidamento diretto (ossia l’affidamento del contratto senza una procedura di gara), la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici.
Si tratta di discrezionalità amministrativa che come noto deve rispettare i principi generali sanciti dalla L. n. 241 del 1990, tra i quali la pubblicità, la trasparenza, nonché il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito tra l’altro anche dalla Costituzione.
Ne discende che un affidamento privo dei motivi che giustificano il mancato invito a presentare offerta dopo la manifestazione di interesse deve ritenersi illegittimo, per violazione dell’obbligo di motivazione, consacrato dalla L. n. 241/1990.
Per un maggior approfondimento:
TAR Calabria, sentenza n. 74/2026.
Art.50 del D.lgs. n. 36 del 2023 ed allegato I.1 al D.lgs. n. 36 del 2023,
Art. 1 e ss., l. 241/1990.
News
Il “diritto di accesso difensivo automatico”: procedura d’infrazione contro l’Italia
Il “diritto di accesso difensivo automatico”: procedura d’infrazione contro l’Italia

Il nuovo Codice dei contratti ha avuto un impatto significativo sull’istituto dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche, ponendo in equilibrio due esigenze opposte:
- piena conoscibilità degli atti da parte degli operatori economici;
- protezione di informazioni tecniche e commerciali sensibili.
L’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che le Stazioni Appaltanti devono garantire l’accesso digitale all’intera documentazione di gara, comprese le offerte tecniche degli operatori (commi 2 e 3). Tuttavia, i progetti tecnici possono essere esclusi dall’accesso se costituiscono segreto tecnico o commerciale, secondo comprovata motivazione da parte dell’offerente (comma 4).
Il successivo comma 5, per contro, consente sempre l'accesso a tali informazioni riservate, qualora questo risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio dell’istante, in relazione alla procedura di gara (c.d. “diritto di accesso difensivo automatico”).
La posizione della Commissione Europea
La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia, in quanto attribuire automaticamente prevalenza all’accesso difensivo contrasta con l’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, la quale esclude le discipline che consentono de plano l’accesso ai segreti tecnici o commerciali, per garantire la tutela giurisdizionale (ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/2024, Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Dunque, la normativa domestica non può stabilire una prevalenza automatica delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, ma deve garantire una ponderazione proporzionata degli interessi coinvolti, pena la violazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva delle informazioni riservate.
La giurisprudenza italiana si adegua
Di recente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10036/2025, ha affermato che l’accesso difensivo alle informazioni riservate non prevale sempre sulle esigenze di riservatezza, ovvero anche in presenza di un’istanza difensiva, le amministrazioni sono chiamate a bilanciare la tutela giurisdizionale con l’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Per un maggiore approfondimento:
- Cons. Stato, Sentenza n. 10036/2025;
- Artt.35, d.lgs. 36/2023.
- l’art. 21 della direttiva 2014/24/UE;
- Ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/2024, Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
News
Obbligo assicurativo per la responsabilità erariale: slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore
Obbligo assicurativo per la responsabilità erariale: slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’Amministrazione per colpa grave, introdotto dalla Legge n. 1/2026, non entrerà più in vigore nel corso del 2026.
Un emendamento al Decreto Milleproroghe ha infatti posticipato la data di applicazione al 1° gennaio 2027, offrendo un anno aggiuntivo di tempo agli Enti Pubblici per allinearsi alla nuova disciplina e chiarire i numerosi punti rimasti in sospeso. Il tema centrale resta il costo totalmente a carico del dipendente, stante il divieto della L. 244/2007, che impedisce agli enti pubblici di assicurare i propri amministratori, per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato.
Cosa succederà nel 2026?
Con il differimento il Governo intende lavorare a un chiarimento complessivo della disciplina, per rendere più sostenibile l’obbligo assicurativo senza trascurare l’obiettivo della riforma: preservare la tutela dell’erario, garantendo una gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche. Il 2026 sarà dunque un anno di transizione: le amministrazioni potranno utilizzarlo per valutare l’impatto della riforma, ridefinire procedure interne, aggiornare le deleghe gestionali e sperare che, dal 2027, l’obbligo possa entrare in vigore con modalità più chiare, coerenti e rispettose della complessità dell’azione amministrativa. La nuova scadenza offre infine l’opportunità di costruire una normativa più equilibrata, capace di coniugare sicurezza giuridica, sostenibilità economica e continuità operativa della Pubblica Amministrazione.
Per un maggiore approfondimento:
Decreto Legge, 31 dicembre 2025, n. 200, conv. in L. n. 26/2026; L. n. 244/2007.
News
CID digitale con SPID: cosa cambia per automobilisti e assicurazioni
CID digitale con SPID: cosa cambia per automobilisti e assicurazioni

Dall’8 aprile 2026 tutte le compagnie devono offrire la constatazione amichevole digitale
Dal 8 aprile 2026 la constatazione amichevole digitale diventa uno standard per il mercato assicurativo italiano. Tutte le compagnie sono obbligate a mettere a disposizione dei clienti il CID elettronico, completando un percorso avviato il 1° luglio 2025 con le linee guida IVASS.
Il modulo digitale affianca quello cartaceo, mantenendo la stessa validità legale, a condizione che venga sottoscritto tramite firma elettronica avanzata, generalmente attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica.
Quando si può utilizzare il CID digitale
Le condizioni restano identiche al modello tradizionale. Il CID digitale può essere utilizzato solo quando:
- sono coinvolti al massimo due veicoli;
- i conducenti concordano sulla dinamica del sinistro.
Si tratta quindi di uno strumento pensato per gestire in modo rapido le situazioni più comuni.
Come funziona la compilazione
Ogni compagnia integra il servizio nelle proprie app o aree riservate. Il processo è guidato e strutturato:
- accesso all’app o area clienti;
- indicazione di luogo, data e ora;
- ricostruzione della dinamica, spesso con schemi preimpostati;
- caricamento di fotografie scattate sul momento;
- firma tramite SPID o sistemi equivalenti.
Il documento viene trasmesso in tempo reale ai sistemi delle compagnie. È possibile inviare la propria dichiarazione anche se l’altro conducente non utilizza l’app.
I benefici e i limiti del nuovo sistema
La digitalizzazione introduce vantaggi operativi rilevanti:
- riduzione degli errori di compilazione;
- eliminazione del supporto cartaceo;
- maggiore sicurezza grazie all’identificazione digitale.
L’obbligo riguarda le compagnie, non gli assicurati. Il modulo cartaceo resta valido e utilizzabile, garantendo continuità anche a chi ha minore familiarità con gli strumenti digitali.
Luigi Mercurio, presidente di AIPED (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni), ha ribadito l’importanza di un approccio inclusivo. Una digitalizzazione totale e forzata avrebbe infatti rischiato di limitare l’accesso per una parte degli utenti.
Un passaggio operativo, non solo tecnologico
Il CID digitale rappresenta un’evoluzione concreta nella gestione dei sinistri. Riduce i tempi, migliora la qualità dei dati e rafforza i controlli antifrode.
Per assicurati e intermediari, il valore non è solo nella tecnologia, ma nella capacità di utilizzarla in modo consapevole. Verificare in anticipo l’accesso alle piattaforme e la correttezza dei dati di polizza diventa parte integrante della prevenzione.
News
Axel Zoma nominato Direttore della nuova divisione Multinational Business di Verlingue
Axel Zoma nominato Direttore della nuova divisione Multinational Business di Verlingue

L’intermediario assicurativo Verlingue, filiale del gruppo Adelaïde, annuncia di aver creato una divisione Multinational Business che sarà diretta da Axel Zoma. Sotto la direzione di Vincent Harel, Direttore generale di Verlingue, Axel Zoma entra a far parte del Comitato esecutivo Francia e del Comitato esecutivo Europa di Verlingue.
Con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo nell'assistenza ai clienti multinazionali, Verlingue riunisce tutte le sue competenze in materia di consulenza e gestione di programmi internazionali nel campo del rischio aziendale e della protezione sociale all'interno di questa nuova direzione.
In tal senso, Axel Zoma sarà responsabile della supervisione di tutti i team “internazionali” con sede in Francia e del coordinamento dello sviluppo commerciale “cross border” in collegamento con le filiali di Verlingue con sede in Svizzera, Italia, Portogallo e Inghilterra. Axel lavorerà a stretto contatto con tutte le entità di Verlingue in Europa allo scopo di sviluppare un’offerta integrata di soluzioni, sia all’import che all'export, e coordinerà le relazioni con gli assicuratori a livello europeo direttamente con i CEO dei vari Paesi.
Si occuperà anche della gestione delle operazioni condotte nell’ambito della partnership con WBN (Worldwide Broker Network), la prima rete internazionale di intermediazione assicurativa che raggruppa oltre 150 intermediari presenti in 100 paesi.
La divisione Multinational Business è composta da una ventina di esperti di assicurazioni per la persona e per i rischi aziendali, suddivisi in tutte le filiali di Verlingue per un totale di sette lingue parlate (francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e svedese). I nostri team assistono più di 800 multinazionali grazie ai nostri strumenti tecnologici dedicati alla gestione globale: Globe@ccess per Employee Benefit e Pulse per i rischi aziendali.
Con un Master 2 in Econometria e Statistica della Toulouse School of Economics, Axel Zoma ha più di 25 anni di esperienza sul mercato dell’intermediazione assicurativa in Francia e a livello internazionale. Durante tutto il suo percorso professionale, in Mercer, WTW, Alixio e Verlingue dal 2022, Axel Zoma ha sviluppato competenze riconosciute nell'assistenza alle aziende che operano a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda le problematiche dei rischi complessi e i programmi di assicurazione multi‑paese.
Ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti all’interno di contesti esigenti in Francia e a livello internazionale che gli hanno permesso di sviluppare una visione globale delle sfide strategiche operative e normative legate allo sviluppo internazionale delle aziende. Il suo percorso dimostra un impegno costante a favore della performance collettiva, dell’eccellenza operativa e della soddisfazione del cliente.
“Sono convinto che Axel saprà lavorare in stretta collaborazione con tutti i team multidisciplinari di Verlingue in Europa e con i nostri partner all’interno di WBN per strutturare offerte ad alto valore aggiunto e sviluppare soluzioni digitali innovative. Sono certo che Axel saprà instaurare relazioni di fiducia durature con i nostri clienti, contribuendo così alla nostra ambizione di fare del Gruppo Adelaïde il primo intermediario famigliare in Europa” ha precisato Vincent Harel, Direttore Generale di Verlingue.
News
Evoluzione della situazione in Medio Oriente e prime conseguenze per le imprese
Evoluzione della situazione in Medio Oriente e prime conseguenze per le imprese

La situazione della sicurezza in Medio Oriente si è fortemente deteriorata dopo gli attacchi congiunti degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran il 28 febbraio 2026, segnando una grave escalation del conflitto in corso.
In risposta, l'Iran ha lanciato attacchi e missili in diversi paesi della regione, provocando la chiusura degli spazi aerei, la cancellazione dei voli e l'adozione di misure di emergenza.Allo stesso tempo, molti governi raccomandano l'evacuazione o il divieto di viaggio verso l'Iran, il Libano e diversi paesi del Golfo a causa del rapido deterioramento della sicurezza.
1. Misure urgenti da applicare per la sicurezza dei viaggiatori
- Sospendere qualsiasi viaggio verso le zone interessate e consultare le raccomandazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (https://www.esteri.it/it/).
- Mantenere un contatto permanente con i collaboratori già sul posto.
- Verificare che tutti dispongano dei numeri di assistenza.
In ogni caso, si consiglia vivamente di registrarsi su Viaggiare Sicuri (https://www.viaggiaresicuri.it/home) e di farsi conoscere presso la propria ambasciata.
Mobilitazione rafforzata dei dispositivi di assistenza Business Travel
I team di assistenza medica e di sicurezza dell'assistente rimangono pienamente mobilitati, in conformità con le garanzie previste nei contratti Business Travel.
In particolare, garantiscono:
- informazioni e monitoraggio della sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sull'evoluzione della situazione;
- supporto nell'organizzazione di ritorni anticipati o di deviazioni dalle zone a rischio;
- assistenza medica e di sicurezza, compreso il contatto con i partner locali;
- un supporto logistico dedicato ai collaboratori presenti nella zona.
Promemoria: l'assistente è soggetto a un obbligo di mezzi, e non di risultato, in particolare in contesti di conflitto. Ciò significa che mobilita tutte le risorse e le azioni necessarie per assistere i vostri collaboratori, senza tuttavia poter garantire l'esito delle operazioni nelle zone di conflitto.
2. Punti operativi di attenzione per le aziende e i loro team internazionali
(secondo Crisis24 e le informazioni condivise dalle ambasciate – Verlingue riporta queste raccomandazioni)
Priorità per i collaboratori in viaggio nella regione
- Identificare immediatamente i dipendenti presenti nei paesi interessati (EAU, Qatar, Bahrein, Kuwait, Iraq, Israele). → Istituire punti di contatto regolari, con escalation in caso di mancata risposta.
- Sospendere i viaggi non essenziali.
- Considerare i transiti attraverso gli hub del Golfo come ad alto rischio di interruzione. → Mantenere i collaboratori in alloggi sicuri fino a quando non saranno confermati gli itinerari di uscita.
- Evitare alloggi vicini a infrastrutture sensibili.
- Aggiornare i piani di emergenza aerea (rotte alternative, gestione dei viaggiatori bloccati, prolungamenti dell'alloggio).
Misure di continuità per gli espatriati e i team locali
- Attivare la continuità operativa (telelavoro, limitazione degli spostamenti, rivalutazione dei protocolli di sicurezza).
- Rafforzare le capacità di protezione per 72 ore.
- Informare la sede centrale delle soglie di attivazione: intensificazione degli attacchi, attivazione di gruppi armati affiliati, attacchi alle infrastrutture critiche, ulteriori chiusure dello spazio aereo.
Avvisi emessi dalle ambasciate
Le ambasciate, compresa quella italiana, raccomandano vigilanza e invitano alla prudenza di fronte a qualsiasi proposta di assistenza o evacuazione non verificata.
3. Impatto assicurativo: situazione del mercato Marittimo e Trasporti
La situazione attuale influisce direttamente sulle operazioni marittime. Il mercato reagisce con cautela, data l'entità delle esposizioni regionali.
Evoluzioni previste per le garanzie Cargo
Gli assicuratori cercano di ridurre la loro esposizione, con aggiornamenti delle liste CESAM e JCC Global Cargo Watch List.
Recenti decisioni dei Club P&I
La maggior parte ha emesso Notices of Cancellation (NOC) sulle garanzie non mutualizzate (P&I a premio fisso, RC Noleggiatori).
Alla scadenza dei preavvisi:
- le navigazioni nel Golfo Persico/Golfo Arabico e nelle acque iraniane saranno escluse dalle garanzie automatiche "rischi di guerra";
- sono allo studio soluzioni di riacquisto della copertura per un'eventuale riapertura dello Stretto di Hormuz e per le navi attualmente presenti nella zona
Esclusioni già in vigore per i corpi delle navi
Il Golfo Persico e una vasta parte della regione sono già esclusi dalle coperture automatiche secondo le zone JWLA, con un'estensione alle zone adiacenti a partire dal 04/03/2026
I nostri team rimangono a vostra disposizione per assistervi.
In un contesto in rapida evoluzione, i nostri esperti vi assistono nell'analisi delle vostre esposizioni, nell'adeguamento dei vostri dispositivi e nella comprensione degli impatti sulla vostra copertura assicurativa e sulla protezione dei vostri collaboratori.
News
Pietrisco visibile sul manto stradale: esclusa la responsabilità dell’amministrazione
Pietrisco visibile sul manto stradale: esclusa la responsabilità dell’amministrazione

Pietrisco visibile sulla carreggiata: la Cassazione esclude la responsabilità della Provincia
La Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati da difetti del manto stradale, affrontando nello specifico un caso di caduta di un motociclista dovuta alla presenza di pietrisco sulla carreggiata. La decisione ribadisce e chiarisce importanti principi in materia di insidia stradale e concorso di colpa del danneggiato.
Il caso
il 13 maggio 2007, alle ore 16:20 circa, un motociclista - mentre percorreva in moto la ex Strada Statale di proprietà della Provincia -, all'uscita di una curva, perdeva il controllo del mezzo, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale
A seguito della caduta, il motociclista riportava gravi lesioni personali e, di conseguenza, conveniva la Provincia per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patito.
All'esito dell’istruttoria, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda e condannava l’Ente provinciale al pagamento di 25.422,00 euro, a titolo di risarcimento danni.
La Provincia impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Napoli riformava integralmente la decisione di primo grado, escludendo la responsabilità della Provincia.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26061/2025, confermava la decisione di Appello per le seguenti ragioni.
Motivi della decisione
Secondo i giudici si deve escludere la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dal motociclista - il tratto interessato dal sinistro risultava rettilineo, pienamente visibile e dotato di segnaletica adeguata, idonea ad avvertire gli utenti circa le possibili condizioni di scarsa aderenza del manto stradale.
In ogni caso, le eventuali irregolarità del fondo – quali la presenza di pietrisco – sarebbero stati comunque prevedibili ed evitabili con l’ordinaria diligenza, considerata la piena visibilità del tratto.
Inoltre, a parere della Corte, non sono ravvisabili gli elementi della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che nel caso di specie risulta interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e il danno lamentato dal conducente. Ciò discende dal tratto stradale rettilineo, ampio e pienamente visibile: infatti, l’incidente si è verificato alle 16:20, in condizioni di piena luce.
Per un maggiore approfondimento:
- Cassazione, sentenza n. 26061/2025;
- Art. 2043 c.c.;
- Art. 2051 c.c.
News
Le soglie europee negli appalti: cosa cambia dal 1° gennaio 2026?
Le soglie europee negli appalti: cosa cambia dal 1° gennaio 2026?

Nuove soglie europee negli appalti dal 1° gennaio 2026: valori aggiornati e impatti per le stazioni appaltanti
Le soglie europee rappresentano il valore economico oltre il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare le procedure ordinarie, come ad esempio, la Procedura aperta. Il loro ruolo è fondamentale, perché definiscono la modalità con cui devono essere gestite le procedure di affidamento, garantendo trasparenza, concorrenza e uniformità a livello europeo.
Le soglie, tuttavia, sono sottoposte ad un aggiornamento biennale (ogni primo gennaio degli anni pari), sulla base di un meccanismo matematico stabilito dalle stesse Direttive europee. Si tratta di un sistema fondato sull’analisi degli indicatori economici e sull’andamento dei prezzi, che ha lo scopo di mantenere omogeneità tra i diversi mercati degli Stati membri.
Ebbene, con Regolamento Delegato del 22 ottobre 2025 – in vigore dal 1° gennaio 2026 - la Commissione Europea ha stabilito che:
1. per gli appalti di lavori si passa da 5.538.000 € a 5.404.000 €, con una lieve riduzione che conferma la tendenza degli ultimi anni ad adeguare i limiti ai valori reali dei mercati internazionali.
2. per i servizi e forniture la soglia passa da 143.000 € a 140.000 €, una revisione minima ma rilevante per Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane nell’impostazione delle procedure di gara.
3. per i servizi sociali e altri servizi specifici, la soglia viene aggiornata da 221.000 € a 216.000 €, applicandosi a una vasta gamma di servizi che godono di un regime procedurale semplificato rispetto agli appalti ordinari.
Si nota che le variazioni introdotte risultano minimali e non determinano cambiamenti sostanziali nelle modalità operative delle stazioni appaltanti.
Rimane dunque invariato il quadro che molti operatori considerano complesso, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di ricorrere a procedure più articolate quando si supera anche di poco la soglia prevista.
Guardando al futuro, il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta, con l’attesa pubblicazione di nuove direttive europee sugli appalti. Queste potrebbero aprire la strada a un nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con una possibile revisione dell’intero meccanismo di calcolo delle soglie, oggi percepito come poco flessibile.
Fino ad allora, le amministrazioni dovranno continuare a operare all’interno del quadro attuale, senza aspettarsi benefici significativi in termini di semplificazione procedurale.
Per un maggiore approfondimento: Regolamento delegato della Commissione Europea del 22.10.2025;
News
Colpa grave e nuova Legge 1/2026: obbligo assicurativo e impatti per i dipendenti pubblici
Colpa grave e nuova Legge 1/2026: obbligo assicurativo e impatti per i dipendenti pubblici

Nuovi limiti di responsabilità, obbligo assicurativo e impatti concreti per chi gestisce risorse pubbliche
Il 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 1/2026, un intervento normativo di rilievo sulle funzioni della Corte dei conti e sulla responsabilità amministrativa per danno erariale. Si tratta di una revisione organica e profonda che ridefinisce concetti fondamentali, limiti risarcitori e nuovi obblighi assicurativi.
La prima novità riguarda la tipizzazione della colpa grave. Secondo la nuova disciplina, costituisce colpa grave:
- a violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- il travisamento o l’affermazione dei fatti in modo manifestamente contrario agli atti del procedimento. Questa definizione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, dove l’ambito della colpa grave era interpretato in modo più ampio e non codificato.
Non ricorre invece colpa grave quando il dipendente pubblico si conforma a orientamenti giurisprudenziali consolidati o a pareri provenienti da autorità competenti. Stante al tenore letterale della norma, l’esimente dovrebbe operare in caso di adesione a pronunce del Consiglio di Stato o a indicazioni di ANAC e Avvocatura dello Stato.
Inoltre, per i soli titolari degli organi politici opera una presunzione di buona fede (fino a prova contraria), quando gli atti adottati nell’esercizio delle rispettive competenze risultano proposti, vistati o sottoscritti, dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’introduzione di un limite quantitativo alla responsabilità per danno erariale: il dipendente può essere chiamato a risarcire al massimo il 30% del pregiudizio accertato, e, in ogni caso, non oltre il doppio della retribuzione lorda percepita nell’anno di inizio della condotta lesiva. Tale misura evita esposizioni patrimoniali sproporzionate, preservando la serenità dell’azione amministrativa.
Ma la vera novità è l’obbligo di copertura assicurativa per la colpa grave per tutti i soggetti che gestiscono risorse pubbliche dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. In attesa di un intervento del Governo, sembra che l’obbligo sia destinato a coinvolgere una platea ampia che, a vario titolo, partecipano a procedure di spesa, affidamenti, autorizzazioni o attività con riflessi economici sull’amministrazione.
Infine, in ambito processuale, la legge stabilisce che la compagnia assicurativa che presta garanzia per la colpa grave diventa litisconsorte necessario del giudizio avanti alla Corte dei Conti. Questa partecipazione necessaria potrebbe comportare un aumento degli oneri gestionali e difensivi per le imprese di assicurazione, con la conseguenza di un adeguamento tecnico‑tariffario e quindi di un incremento dei premi delle polizze di colpa grave, sia per i nuovi contratti sia per i rinnovi.
Verlingue offre soluzioni assicurative strutturate per proteggere chi ricopre ruoli di responsabilità.
Garantiamo coperture patrimoniali adeguate e un supporto specialistico in ambito di responsabilità amministrativa e penale, tutelando le persone da rischi connessi a decisioni, attività e fatti compiuti nello svolgimento delle funzioni, nell’ambito del mutato contesto normativo. Il nostro approccio integra protezione, consulenza e prevenzione, assicurando continuità operativa e serenità anche nelle situazioni più complesse.





































