Appalti pubblici e gare telematiche

Appalti pubblici e gare telematiche

Offerta non inviata per rallentamenti della piattaforma: L’operatore economico deve essere riammesso

Il tema della digitalizzazione delle procedure di gara è sempre più centrale nell'attività delle stazioni appaltanti.La recente sentenza del T.A.R. Umbria n. 854/2025 affronta una questione di grande interesse operativo: cosa accade quando un operatore economico carica correttamente l'offerta entro il termine previsto, ma non riesce a completarne l'invio a causa di rallentamenti o anomalie della piattaforma telematica. Il casoLa controversia trae origine da una procedura di gara, indetta dalla Regione Lazio, svolta mediante piattaforma telematica, nell'ambito della quale un operatore economico aveva avviato il caricamento dell'offerta entro il termine previsto.Tuttavia, durante le operazioni di upload, un'anomalia legata alla gestione di un file firmato digitalmente in “p7m” determinava un rallentamento del sistema, impedendo il perfezionamento dell'invio nei tempi stabiliti.Nonostante la richiesta di riammissione presentata dall'operatore, la stazione appaltante respingeva l'istanza richiamando il principio di autoresponsabilità, secondo cui i concorrenti devono operare con congruo anticipo rispetto alla scadenza.La decisione veniva quindi impugnata avanti al T.A.R., che accoglieva il ricorso per le seguenti ragioni. Motivi della decisioneSecondo i giudici, il diritto alla rimessione in termini dell'operatore economico sussiste non solo nei casi di accertato malfunzionamento della piattaforma, ma anche quando non sia possibile individuare con certezza la causa del ritardo.In tali ipotesi, il rischio della cosiddetta "causa ignota" grava sulla stazione appaltante, che ha scelto e messo a disposizione lo strumento telematico di gara.Inoltre, il principio di autoresponsabilità del concorrente e le clausole del disciplinare che raccomandano di operare con congruo anticipo non possono tradursi in un trasferimento integrale del rischio tecnico sull'operatore economico.Pertanto, non può essere escluso il concorrente che abbia tempestivamente avviato il caricamento della documentazione e che non sia riuscito a perfezionare l'invio dell'offerta a causa di anomalie o rallentamenti della piattaforma, anche quando non sia possibile accertarne con precisione l'origine. Per un maggiore approfondimento:- TAR Umbria Perugia n. 854/2025

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